DVR e Covid-19
Documento di Valutazione dei Rischi e l’integrazione in emergenza COVID-19Il documento di valutazione rischi, noto anche come DVR, è il documento che viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. La valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del datore di lavoro, come stabilito dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41.
A seguito dell’emergenza COVID-19, non è necessario “aggiornare” il DVR ma “integrarlo”, nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di azioni ad integrazione del DVR, finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro di cui al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Il chiarimento arriva proprio dal Ministero della Salute, con la Circolare del 29 aprile 2020 avente ad oggetto indicazioni operative relative alle attività del Medico competente, nella quale si richiama l’attenzione sull’importanza della figura del Medico competente nella fase di riapertura delle attività produttive.
Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
Quando occorre aggiornare il DVR
Il DVR va aggiornato solo qualora sia stata già effettuata una valutazione specifica del rischio biologico, come ad esempio in ambito ospedaliero / sanitario. Nelle attività lavorative ordinarie (uffici, aziende, ecc.) non è necessario aggiornare il DVR.
E’ obbligatorio, invece, per tutte le attività redigere un opportuno piano di sicurezza COVID-19.
Come redigere il piano di sicurezza COVID-19
Ricordiamo che per integrare correttamente il DVR è necessario definire un accurato piano di sicurezza COVID-19 che contenga tutte le specifiche misure da adottare, in conformità al DPCM 26 aprile 2020 e ai protocolli condivisi del 24 aprile 2020, allegati al DPCM stesso.
Tra gli aspetti principali da inserire nel piano, ne citiamo alcuni:
- ORGANIZZAZIONE GENERALE
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d’ingresso dei lavoratori in ufficio
- Modalità d’accesso dei fornitori esterni
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Presidio sanitario aziendale COVID-19
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Tecnologie per controllo
- LUOGHI DI LAVORO
- Accessi
- Locali per il presidio sanitario COVID 19
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Refettori
- Spogliatoi
- Uffici
- Modalità d’accesso dei fornitori esterni
- Impianti
- MISURE DEL PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO
- Informazione
- Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda
- Contenuto dell’informazione ai lavoratori e a chiunque entri in ufficio
- Informazione ai lavoratori per mansione e contesto lavorativo
- Modalità di ingresso in azienda
- Controllo della temperatura corporea
- Informazione sulla preclusione dell’accesso
- Persona positiva a COVID 19: certificazione di avvenuta negativizzazione
- Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori
- Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto
- Servizi igienici dedicati
- Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc.)
- Servizio di trasporto
- Persona positiva a COVID-19: lavori in appalto
- Informazioni all’impresa appaltatrice
- Pulizia e sanificazione
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali
- Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse
- Precauzioni igieniche personali
- Obbligo precauzioni igieniche personali
- Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
- Uso della mascherina negli spazi comuni
- Gestione spazi comuni
- Rimodulazione dei locali di lavoro
- ecc.