Analisi acque

Potabilità, controllo chimico e microbiologico, controllo piscine.
In relazione al prelievo ed all’analisi delle acque indicati dal D.Lgs 31/2001, offriamo un servizio mirato, che prevede:

  • Preavviso telefonico e precisa calendarizzazione dei prelievi;
  • Effettuazione del prelievo da parte di un tecnico regolarmente iscritto all’albo dei chimici;
  • Esecuzione del prelievo presso un punto di erogazione finale (rubinetto) all’interno di un condominio secondo la metodologia ufficiale: sterilizzazione, imbottigliamento in contenitori sterili, conservazione a temperatura costante, consegna dei campioni al laboratorio entro le 12 ore dal prelievo;
  • Verifica della presenza di legionella* attraverso analisi completa, come indicato dal D. Lgs 31/2001 all. II, tab. A, da effettuarsi esclusivamente in laboratori accreditati;
  • Certificazione finale indicante tutti i dati relativi al prelievo: indirizzo, data, dislocazione del rubinetto di prelievo, elenco dei dati riscontrati paragonati ai parametri di legge con indicazione, analisi della metodologia utilizzata, dichiarazione di conformità firmata dal responsabile delle analisi di laboratorio;
  • Garanzia di conservazione della copia di consultazione del certificato relativo all’analisi per 5 anni, periodo minimo stabilito dalla legge;
  • In caso di non conformità rispetto ai parametri della legge, una collaborazione garantita con esperti consulenti, al fine di risolvere i problemi e le anomalie eventualmente riscontrate.

*Il batterio della Legionella sopravvive e si diffonde in ambienti acquatici tra i 32 e i 45 gradi.

Tale batterio non prolifica solo in laghi o fiumi, ma anche nelle tubature d’acqua degli edifici, in piscine, docce, condizionatori e strutture termali. Il contagio avviene per via respiratoria attraverso il vapore. I sintomi si presentano nell’apparato respiratorio sotto forma di: polmonite acuta, malessere generale, difficoltà respiratoria, febbre, ascessi polmonari.

Particolarmente a rischio sono gli anziani, i fumatori e coloro che soffrono di patologie polmonari pregresse.

Verifica qualità dell’acqua in condominio: nuovo decreto 18-2023, gli obblighi per gli amministratori

Gli obblighi previsti per l’amministratore di condominio dal nuovo decreto 18-2023 in materia di affidabilità degli impianti condominiali per la salubrità dell’acqua

L’affidabilità degli impianti condominiali ha assunto notevole importanza, come si evince dall’art. 1120 c.c., in materia di innovazioni, che fa riferimento alla sicurezza e alla salubrità degli impianti.  Vediamo di seguito gli obblighi previsti per l’amministratore condominiale dalla normativa vigente, in particolare sulla distribuzione dell’acqua per il consumo umano, alla luce del nuovo decreto legislativo 18 2023.

La nuova normativa per la qualità delle acque destinate al consumo umano: Decreto 18/2023

Attualmente la situazione è cambiata in quanto, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023.

Gli obiettivi del Decreto sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché
  • il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Nell’ambito della normativa si segnala il comma 4 dell’articolo 9 che prevede uno specifico obbligo di formazione a cura delle Regioni in coordinamento con il ministero per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni.

Le utili precisazioni del Decreto n. 18/2023 sulla verifica delle acque

L’articolo 4 del Decreto mette in evidenza che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall’allegato I, parti A, B, C del Decreto. Quest’ultimo chiarisce che, salvo comprovate cause di forza maggiore, ivi inclusa la documentata impossibilità del di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata, la responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino al punto di consegna, cioè il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna), cioè in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).

Acqua condominiale: responsabilità ed obblighi dell’amministratore

Il Decreto n. 18/2023 sottolinea che gestore della distribuzione idrica interna è l’amministratore di condominio, responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua, cioè il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto. L’amministratore deve effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D). Inoltre è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

Le sanzioni a carico dell’amministratore per la verifica dell’acqua condominiale

L’articolo 23 del Decreto prevede delle sanzioni amministrative a carico dell’amministratore. Se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell’allegato I, parti A e B è prevista una sanzione a carico dell’amministratore da euro 5.000 a euro 30.000. L’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.

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