Pratiche INAIL EX ISPESL

Il Titolo II del Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce quali sono i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni.

In particolare l’articolo 18 prevede che, per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto, deve essere presentata una denuncia all’Associazione nazionale per il controllo della combustione (Inail) nei seguenti casi:

  • nuova installazione;
  • modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
  • sostituzione o modifica del generatore/i esistenti con un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.

La pratica di denuncia dell’impianto verrà preparata a nome dell’installatore e si atterà ai contenuti previsti dalla Circolare Inail 28 febbraio 2011. I documenti di cui si compone la pratica di denuncia dei suddetti impianti saranno i modelli ministeriali e gli eventuali dettagli aggiuntivi. Verrà eseguito il dimensionamento di alcuni dispositivi di sicurezza, espansione, protezione e controllo per i generatori ad acqua calda con circuito a vaso chiuso o aperto, in conformità alla nuova raccolta R- edizione 2009.

L’Ispesl, acronimo di Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro, era un ente di diritto pubblico del settore della ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute; l’art.7 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha soppresso l’Ispesl, trasferendo le relative funzioni all’Inail.

Nell’art. 16 del Titolo II del D.M. 1° dicembre 1975 si afferma che: “I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all’art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare”.

Si fa quindi riferimento ad impianti termici con potenzialità maggiore di 35 kW che devono rispettare specifici requisiti di sicurezza e nel successivo art. 18, sempre in riferimento a questo gruppo di impianti, viene indicato chiaramente in quali casi è necessario presentare la denuncia dell’impianto all’Inail:

  • nuova installazione di impianto;
  • modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
  • sostituzione o modifica del generatore che comportino un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quelle esistenti prima del cambiamento effettuato.

Qualora si rientri in uno dei casi precedenti, prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell’impianto, verrà redatta e presentata una denuncia all’Inail per conto dell’installatore, completa del progetto firmato a norma delle disposizioni in vigore.

L’Inail provvederà quindi all’esame della rispondenza del progetto alle norme vigenti, comunicandone l’esito al richiedente e provvedendo all’omologazione dell’impianto.

Nell’art. 22 del Titolo II del D.M. 1° dicembre 1975 si indica inoltre che ogni cinque anni, solo gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono essere sottoposti da parte dell’Inail (ex-Ispesl) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

I contenuti della pratica di denuncia dell’impianto sono stati stabiliti dalla Circolare Inail A00-09/00 01448/2011 in particolare saranno presenti:

  1. denuncia redatta su apposito modello RD
  2. relazione tecnica redatta sugli appositi modelli RR, RR/gen (uno per ogni generatore) e RR/circuiti (uno per ogni circuito intercettabile)
  3. dati complementari alla relazione tecnica elencati al punto 3 della Circolare
    d. schema idraulico dell’impianto

Nell’art. 26 del Titolo III del D.M. 1° dicembre 1975 si afferma che: “L’associazione nazionale per il controllo della combustione emana, su conforme parere del proprio consiglio tecnico, le specificazioni tecniche applicative del presente decreto”. Dal 1° marzo 2011 le specifiche tecniche in questione sono rappresentate dalla Raccolta R-Edizione 2009, introdotta con la Circolare Inail n.1 IN/2010 del 14-12-2010.

La nuova Raccolta R, che sostituisce la precedente del 1982, si prefigge come scopo quello di adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento alimentati da acqua calda sotto pressione al progresso tecnologico intercorso nel frattempo (dal 1982): la Raccolta R-Edizione 2009 si applica agli impianti centrali di riscaldamento che usano acqua calda sotto pressione a temperatura non superiore a 110°C e potenza nominale complessiva dei focolari superiore a 35kW.

La Raccolta R è organizzata in fascicoli:

  • fascicolo R.1: di carattere generale definisce i campi di applicazione, la terminologia di riferimento e le tipologie dei generatori di calore.
  • fascicolo R.2: è relativo ai dispositivi di sicurezza di protezione e di controllo negli impianti termici.
  • gli altri fascicoli analizzano le caratteristiche degli impianti, le verifiche a cui sono soggetti e le specifiche tecniche per i limitatori di pressioni e di temperature.

 

Esame progetto e verifica impianti di riscaldamento

Destinatari

Installatori, utilizzatori, proprietari

 

Descrizione dell’attività:

La denuncia di un impianto di riscaldamento, di cui all’art.18 del d.m. 1.12.1975, sarà effettuata secondo le modalità indicate nella raccolta R2009 al punto R.4.A (specificazioni tecniche applicative del titolo II del d.m. 1.12.1975). Previa compilazione degli appositi moduli, verrà eseguita dal tecnico incaricato la verifica dei dati tecnici fondamentali richiesti:

  • esame del progetto e verifica di nuovi impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW;
  • esame del progetto e verifica di impianti sottoposti a modifiche importanti quali i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore, la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o variazione della precedente pressione di targa oppure l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.

 

Modalità di trasmissione

Tutte le comunicazioni, richieste e denunce saranno indirizzate all’Unità Operativa Territoriale Inail competente, secondo l’apposita modulistica prevista.

Per informazioni ulteriori o richiesta preventivo può contattarci cliccando qui.